Il nuovo Regolamento per la Formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e Forestali

Il 15.9.2022 è stato pubblicato sul bollettino ufficiale n° 17 del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la Formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui nel seguito si precisano applicabilità e norme transitorie.

Il nuovo regolamento è entrato immediatamente in vigore con esecutività a partire dal 1° gennaio 2023, ad esclusione dell’art. 18 bis (Regime sanzionatorio) che ha efficacia a partire dallo stesso 15 settembre 2022.

E’ importante notare come al comma 1 dell’art. 21 “Disposizioni finali e transitorie” si preveda che “…. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020‐2022, fino al 31 dicembre 2022 resteranno efficaci le norme di cui al regolamento Conaf 3/2013 approvato con Delibera di Consiglio n. 308 del 23 Ottobre 2013” [Nota: Regolamento precedente].

Pertanto per il triennio formativo in corso resta applicabile quanto previsto all’art. 17 comma 4 del Regolamento 3/2013 che così recita: “Al termine del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine Territoriale comunica agli iscritti l’eventuale inottemperanza dell’obbligo … ” 

Ne consegue, invece, che per l’immediata efficacia dell’art. 18 bis, il Consiglio di Disciplina dovrà immediatamente applicare il nuovo regime sanzionatorio nei procedimenti che riguardino il triennio 2020-2022.

Come è noto, per essere in regola i Dottori Agronomi e Forestali che svolgono la professione, anche occasionalmente, devono conseguire in totale 9 crediti formativi nel triennio (l’ultimo è quello 2020-22), di cui almeno due ogni anno e uno metaprofessionale (ogni triennio). I crediti si ottengono iscrivendosi sul portale Sidaf ai corsi offerti dagli Ordini territoriali o dalle Agenzie formative accreditate oppure chiedendo il riconoscimento per corsi o attività formative personali nel limite di 2 crediti per questo triennio (sono i cosiddetti corsi fuori catalogo nazionale). Per ottenere il riconoscimento immediato di un’attività formativa personale, l’Iscritto deve allegare l’attestato di partecipazione o altra documentazione che provi l’effettivo adempimento.

Chi non esercita la professione, neanche occasionalmente, non è tenuto a svolgere l’attività di formazione professionale continua.  Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente l’Iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi definiti all’art. 15 del Regolamento.

Da quanto più sopra espresso, per chiedere l’esonero per l’attuale triennio formativo 2020-22, è efficace, fino al 31 dicembre 2022, il precedente Regolamento Conaf 3/2013.

L’eventuale esonero per il prossimo triennio formativo, 2023-25, dovrà invece essere chiesto da Gennaio 2023 secondo quanto disposto all’art. 15 del nuovo Regolamento per la Formazione professionale continua di cui sopra.

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Antonino Tringali-Casanuova

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