Made in Italy: entra in vigore la nuova Legge di tutela

Lo scorso 11 Gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 203 del 27.12.2023.

Si tratta di una nuova norma nazionale il cui contenuto è riassumibile nel riconoscimento del valore e, allo stesso tempo, nella tutela del Made in Italy in tutte le sue declinazioni agro-alimentari, industriali e culturali.

La Legge, oltre a prevedere fondi a favore delle produzioni nazionali, con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni per l’anno 2024 (art. 4), prevede interventi concreti nei vari settori del Made in Italy senza dimenticare cultura, formazione, marchi e contrasto alla contraffazione.

Tra le misure adottate, evidenzio:

All’art. 3 l’istituzione della giornata nazionale del Made in Italy fissata nel 15 aprile di ciascun anno voluta per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, scolastiche e i luoghi di produzione. Principio inspiratore è l’attribuzione di valore al ruolo sociale, al contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione delle nostre produzioni industriali e agro-alimentari.

Sostegno all’imprenditorialità femminile (art. 5). Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di imprenditorialità promosse da donne e lo sviluppo di nuove imprese, la Legge finanzia con 15 milioni di euro gli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.

Art. 6 Incentivazione della proprietà industriale. Per promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse ai brevetti e sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso il Voucher 3I – Investire In Innovazione. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l’acquisto di servizi di consulenza relativi ai brevetti comprese le ricerche di anteriorità e l’estensione all’estero della domanda di brevetto.

Art. 7 Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. Un’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrarne l’uso continuativo per lo stesso periodo ma che intenda cessare l’attività, può cedere gratuitamente il marchio al Ministero che così non andrà perduto.

Art. 16 Approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche.  Con lo scopo di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani promuovendo l’effettiva partecipazione delle piccole imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro  delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dell’ambiente, intende adottare linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. Tra i criteri sono compresi anche gli aspetti relativi alla sostenibilità, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. Nei contratti di fornitura per le amministrazioni pubbliche, il livello di corrispondenza ai parametri previsti da tali linee guida può essere considerato tra i criteri di valutazione dell’offerta.

Registrazione di marchi per i luoghi di cultura (Art. 22). In coerenza con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi di cultura possono registrare un marchio che li caratterizzi ed, eventualmente, cederne l’uso a terzi al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale italiano e la propria capacità di autofinanziamento. Ricordo che presso il Ministero della cultura è istituito l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Tale Ministero è poi chiamato a promuovere e a sostenere gli investimenti effettuati sul territorio nazionale di tali imprese.

Art. 35 Promozione della cucina italiana all’estero. Nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, è istituito il fondo per la promozione e valorizzazione del consumo all’estero di prodotti nazionali e funzionali alla preparazione dei piatti tipici della cucina italiana. Anche la formazione del personale addetto, attraverso il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche italiane all’estero, sarà finanziata.

Concludono la Legge alcuni articoli che rivedono nel senso della maggior tutela le misure già adottate in precedenza per la lotta al falso made in Italy e all’italian sounding con particolare riguardo al settore agro-alimentare.

Gli articoli 18 (Liceo del made in Italy), 37 (Interventi per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agro-alimentari italiani nel mondo) e 41 (Contrassegno per il made in Italy) di particolare rilevanza, saranno approfonditi in prossimi articoli.

Fonte: Gazzetta Ufficiale R.I.
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